Art. 16.
(Divisa e dispositivi di protezione individuali).

      1. Gli agenti di polizia privata di cui agli articoli 8 e 9 svolgono la loro attività facendo uso di divise approvate dall'ufficio amministrativo di cui all'articolo 5.
      2. Le divise di cui al comma 1 sono in linea di massima simili per tutto il territorio nazionale ad eccezione delle indicazioni di identificazione personale e dell'istituto per cui è svolta l'attività.
      3. Sono esentati dal vestire la divisa e il distintivo gli agenti di cui all'articolo 9

 

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durante lo svolgimento dell'attività antitaccheggio.
      4. I titolari di istituti che per il proprio lavoro utilizzano più personale munito di licenza, sono tenuti a fornire ad esso una divisa uguale per tutti, approvata ai sensi del comma 1.
      5. I mezzi di trasporto utilizzati per l'attività di vigilanza devono essere contrassegnati, in linea di massima, con simboli identificativi e colori simili per tutto il territorio nazionale ad eccezione dell'identificazione dell'ente che ne è proprietario.
      6. Durante lo svolgimento dell'attività di trasporto di beni mobili, considerati a rischio, è sempre necessario l'utilizzo di veicoli idonei, da definire con apposito decreto del Ministro dell'interno.
      7. È fatto comunque obbligo a tutti i titolari delle licenze di cui all'articolo 6 di utilizzare, nello svolgimento del proprio servizio, indumenti e dispositivi di protezione tenuti in modo appropriato e decoroso, garantendo la sicurezza di chi li indossa.